Sez. 5, Sentenza n. 6079 del 26/04/2001 (Rv. 546326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società per azioni - Aumento del capitale sociale mediante conferimento da parte delle società di capitali socie, delle partecipazioni societarie detenute in altra società - Assoggettamento dell'operazione all'imposta proporzionale di registro prevista dal d.P.R. n. 131 del 1986 - Regime di esenzione totale di cui alle Direttive CEE 69/335, 73/79, 73/80 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, gli artt. 7 e 9 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79 CEE e 73/80 CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali - direttiva d'immediata applicabilità "in toto" - non ostano, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 1991 in causa C - 164/90 (Muwi Bouwgroep BV contro Staatssecretaris vn Financien), alla riscossione della imposta proporzionale di registro, in base al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in caso di aumento del capitale sociale di una società per azioni (nella specie deliberato il 15 giugno 1989), operato mediante conferimento da parte di società di capitale socie, di partecipazioni societarie da esse detenute in altra società, non trattandosi di conferimento di ramo d'azienda o di totalità del patrimonio di una società, ai sensi dell'art. 7, n.1, lett. b) della stessa direttiva 69/335/CEE (secondo il concetto di autonomia funzionale espresso dalla Corte di Giustizia nel punto 22 della motivazione della citata pronuncia e ribadito nella sentenza 13 ottobre 1992 in causa C-50/91, Commerz - Credit - Bank, nella quale si definisce come ramo di attività "un insieme di beni e di persone capaci di concorrere alla realizzazione di un'attività determinati"), e non avendo esercitato lo Stato italiano la facoltà di riduzione dell'imposta concessagli dal medesimo art. 7, n. 1, lett. b)bis.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 79, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)