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Sez. 6, Sentenza n. 32360 del 15/05/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226284 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Provvedimenti a catena - Retrodatazione del termine massimo di custodia cautelare - Fase dibattimentale - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226284-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

L'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - che prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini della misura custodiale nel caso di contestazioni a catena - è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice sull'attività del pubblico ministero anche in riferimento al termine di durata dello stato di privazione della libertà dell'imputato; di contro, nella fase dibattimentale, o dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, non è prevista la possibilità di retrodatazione, in quanto il termine di fase decorre dal decreto di citazione a giudizio, come espressamente previsto dall'art. 303 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)