Sez. 6, Sentenza n. 437 del 06/02/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210276 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Provvedimenti a catena - Retrodatazione del termine massimo di custodia cautelare - Fase dibattimentale - Applicazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui è stato emanato l'altro; ciò in quanto l'art. 297, comma terzo, c.p.p.è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di specifica disposizione di legge. (Nella specie l'imputato era stato tratto a giudizio con due decreti dopo essere stato raggiunto da due misure di custodia cautelare per reato associativo riconosciuto come unico, ed i termini della fase dibattimentale erano stati correttamente computati dal secondo decreto di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)