Sez. U, Sentenza n. 582 del 21/02/1969 (Rv. 338772 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - MANCATO ESPERIMENTO DI TUTTI I RICORSI AMMINISTRATIVI - SOCCOMBENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 48 DEL TU SULLA FINANZA LOCALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA COMUNE - APPLICABILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - MANCATO ESPERIMENTO DI TUTTI I RICORSI AMMINISTRATIVI - SOCCOMBENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 48 DEL TU SULLA FINANZA LOCALE - REGOLAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA COMUNE - APPLICABILITA.*
Il principio, secondo il quale, quando non siano esperiti tutti i ricorsi amministrativi, in tema di Tributi locali, l' amministrazione comunale non puo essere condannata alle spese giudiziali in caso di soccombenza non trova piu applicazione, essendo intervenuta declaratoria di illegittimita costituzionale (sentenza n. 38 del 26 aprile 1968 della Corte costituzionale) della norma di cui al secondo comma dell'art. 48 del tu sulla finanza locale, ragione per cui ha ripreso vigore la regola generale, per cui la condanna alle spese segue la soccombenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)