Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 21/12/1971 (Rv. 355490 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE GIUDIZIALI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 48, SECONDO COMMA, DEL TU SULLA FINANZA LOCALE - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - MANCATO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE GIUDIZIALI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 48, SECONDO COMMA, DEL TU SULLA FINANZA LOCALE - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - MANCATO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale della disposizione contenuta nell'art 48 secondo comma del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) di cui alla sentenza n 38 del 1968, la ripartizione dell'Onere delle spese nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento di Tributi locali non riscuotibili mediante ruoli, promosso dal contribuente, senza che siano stati esperiti tutti i gravami amministrativi, si effettua alla stregua delle Disposizioni del cod proc civ (artt 91 e 92) con applicazione del principio della soccombenza. (V 1259'70, mass n 346928; 3485'69, mass n 345620; 1003'69, mass n 339456; 720'69, mass n 339002; 582'69, mass n 338772).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)