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Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 29/07/1975 (Rv. 376997 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - FERROVIE IN CONCESSIONE - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CONDIZIONE COMUNE - ANORMALITA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO - PROVA - ONERE DEL VIAGGIATORE - FERROVIE GESTITE DA PRIVATI CONCESSIONARI - NORME DIVERSE O CONTRARIE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376997-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - FERROVIE IN CONCESSIONE - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - CONDIZIONE COMUNE - ANORMALITA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO - PROVA - ONERE DEL VIAGGIATORE - FERROVIE GESTITE DA PRIVATI CONCESSIONARI - NORME DIVERSE O CONTRARIE - APPLICABILITA.*

In tema di trasporto di persone a mezzo di ferrovia vige la regola che il vettore risponde dell'infortunio del viaggiatore solo se questo dimostri che all'incidente ha dato causa una anormalita dello Esercizio ferroviario. Tale regola, dettata dall'art 11 del RDL 11 ottobre 1934 n 1948 per disciplinare la responsabilita delle ferrovie dello stato, si applica anche nel caso di ferrovie gestite da privati concessionari, in Mancanza di norme diverse o contrarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)