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Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 24/11/1970 (Rv. 348792 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REGOLAMENTO CONVENZIONALE DELLA CONTINUAZIONE DELLA LOCAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348792-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REGOLAMENTO CONVENZIONALE DELLA CONTINUAZIONE DELLA LOCAZIONE - DIFFERENZE.*

Non puo considerarsi alla stessa stregua l'ipotesi in cui le parti abbiano preveduto e regolato, fin dall'inizio del rapporto locatizio, la continuazione del rapporto, e quella in cui il permanere di esso si faccia discendere, in conformita di espressa disposizione di legge, dal successivo comportamento di inerzia dei contraenti, e cioe in funzione di una tacita manifestazione di volonta sopravvenuta. Nel primo caso, il perdurare o il cessare della locazione consegue da un fatto positivo o negativo collegato all'Esercizio di una facolta sorgente dal contratto nel secondo caso, invece, dall'indisturbato possesso della cosa locata da parte del conduttore, reso inequivoco dalla mancata intimazione della licenza ex parte locatoris. (nella specie, nello stipulare un contratto di locazione, durata biennale, i contraenti avevano stabilito con apposita clausola 'il contratto si intendera tacitamente rinnovato ove non intervenga disdetta da darsi, almeno tre mesi prima della scadenzĂ . La suprema Corte, nell'enunciare il principio che precede, ha affermato che l'accordo sul protrarsi della locazione negli anni successivi alla prima scadenza si era gia manifestato nella originaria convenzione e che la continuazione del rapporto era conforme alla volonta iniziale dei contraenti, sicche era sempre lo stesso contratto ad avere vigore, con tutte le clausole e con tutti i patti ivi compreso quello relativo alla durata del nuovo periodo locatizio, uguale, un biennio, a quella del precedente rapporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)