Sez. 3, Sentenza n. 3187 del 14/05/1981 (Rv. 413761 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PRESUPPOSTI E FONDAMENTO - PREVISIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO IN MANCANZA DI DISDETTA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - FONDAMENTO.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PRESUPPOSTI E FONDAMENTO - PREVISIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO IN MANCANZA DI DISDETTA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - FONDAMENTO.*
Mentre nell'ipotesi di riconduzione tacita la rinnovazione della locazione si attua in virtu della sopravvenuta volonta delle parti, manifestata tacitamente mediante comportamenti concludenti consistenti nella continuazione del godimento della cosa da parte del conduttore e nell'inerzia del locatore dopo la scadenza del termine finale del contratto originario, nell'ipotesi, invece, in cui le parti abbiano previsto la continuazione del rapporto locatizio in Mancanza di disdetta, la protrazione della locazione avviene non gia in virtu della manifestazione di un nuovo consenso, ma in forza dello stesso contratto originario, cui afferisce la condizione risolutiva della disdetta, ed e da tale contratto disciplinata. (V 3141/76, mass n 381917; (V 2331/72, mass n 359703; (Conf 1784/75, mass n 375444; (Conf 2502/70, mass n 348792; (Conf 2502/70, mass n 348791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)