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Sez. 3, Sentenza n. 3310 del 14/07/1989 (Rv. 463370 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO - ART. 80 DELLA LEGGE COSIDETTA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ NEL SOLO CASO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTE UN DIVERSO REGIME NORMATIVO DEL CONTRATTO SECONDO LA LEGGE CIT. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463370-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO - ART. 80 DELLA LEGGE COSIDETTA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ NEL SOLO CASO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO COMPORTANTE UN DIVERSO REGIME NORMATIVO DEL CONTRATTO SECONDO LA LEGGE CIT. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 80 legge 27 luglio 1978 n. 392, interpretato nel senso che esso è applicabile soltanto nel caso di mutamento di destinazione d'uso che importi un diverso regime normativo del contratto secondo la legge n. 392 del 1978 e non nel caso della violazione dell'Obbligo del conduttore di non destinare l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, derivante dalla disciplina generale del contratto di locazione (art. 1587 cod. civ.) ovvero dalla predisposizione di particolari clausole contrattuali, atteso che quella diversità di disciplina giuridica si correla a sostanziale diversità di situazioni, né appare irrazionale in relazione all'interesse - che è anche di natura pubblicistica - di chiarezza in ordine al tipo di regolamentazione da applicare al contratto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)