Sez. 3, Sentenza n. 25141 del 14/10/2008 (Rv. 605228 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Art. 80 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità nel solo caso di mutamento di destinazione comportante un diverso regime giuridico del contratto secondo la cosiddetta legge dell'equo canone - Cambiamenti d'uso non implicanti modifiche nella disciplina giuridica del rapporto - Tutela - Disciplina del codice civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento - Applicabilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
L'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che, nel caso di unilaterale mutamento d'uso dell'immobile locato da parte del conduttore, prevede l'applicabilità del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo se il locatore non si attivi entro il termine previsto per la risoluzione del contratto, si applica soltanto se il passaggio da un uso ad un altro importa una diversa disciplina del contratto di locazione nella legge n. 392 del 1978. Ad ogni altra ipotesi di uso arbitrario dell'immobile resta, invece, applicabile l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore - il servirsi, cioè, della cosa per l'uso convenuto - da valutarsi alla stregua dell'ordinaria disciplina del codice civile, salvo che il locatore non si avvalga, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., della clausola risolutiva espressa, nel quale ultimo caso il giudice non é tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento, avendo le parti preventivamente valutato che l'uso diverso dell'immobile locato determina l'alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)