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Sez. 5, Sentenza n. 2057 del 13/02/2002 (Rv. 552227 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione tributaria - Sanzioni - Applicazione - Esclusione ex art.48 d.P.R. n.633/72 - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552227-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Affinché l'autore di una violazione tributaria possa essere dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 48, ult. comma d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di IVA, devono ricorrere "obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce" (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto applicabili solo parzialmente le sanzioni irrogate motivando solo con riferimento alla "complessità della questione").

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)