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Sez. 5, Sentenza n. 16751 del 24/08/2004 (Rv. 576211 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Esclusione- Condizioni di incertezza obbiettiva sulla portata dell'art. 2 D. Lgs. n. 504 del 1992, in materia di ICI su aree fabbricabili - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576211-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni per violazione delle norme tributarie, integra il caso della obbiettive condizioni di incertezza, da considerarsi esimenti in ordine alla condotta omissiva o infedele del contribuente, in base al principio generale stabilito nell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, poi inserito nel cd. Statuto del contribuente (art. 10 Legge n. 212 del 2000), il comportamento di colui che, anteriormente all'emanazione della risoluzione dell'Amministrazione finanziaria del 17 ottobre 1997, n. 209/E, stante l'incertezza assoluta circa la debenza dell'ICI sulle aree fabbricabili, in rapporto alla non chiara formulazione della disposizione contenuta nell'art. 2 D. Lgs. n. 504 del 1992, applicabile al caso, non abbia provveduto al pagamento dell'imposta in un anno d'imposta anteriore all'emanazione della citata risoluzione (Nel fare applicazione di tale principio, riguardante il mancato pagamento dell'imposta nel corso dell'anno 1994, la Corte ha affermato che la buona fede del contribuente era stata rafforzata anche dalla ritardata attuazione della norma da parte del Comune che, solo sulla base della Risoluzione dell'A.F., aveva dato attuazione alla norma nel 1998, stabilendo i valori delle aree a distanza di cinque anni dall'emanazione della disposizione de qua).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)