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Sez. 2, Sentenza n. 11347 del 17/06/2004 (Rv. 573689 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Tariffa forense - Natura regolamentare - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Annullamento dell'art. 5 D.M. 392/1990 disposto dal giudice amministrativo con sentenza passata in cosa giudicata - Effetti - Limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Efficacia "erga omnes" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573689-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Poiché la tariffa forense, deliberata dal Consiglio Nazionale Forense ed approvata con decreto del Ministro della Giustizia, è atto di natura regolamentare, in quanto espressione di una potestà normativa secondaria finalizzata a disciplinare, con precetti aventi portata generale ed astratta, determinati rapporti mediante una regolamentazione attuativa ed integrativa della legge, l'annullamento dell'art. 5 D.M. 24 novembre 1990 n. 392, disposto con la sentenza n. 170/1996 del T.A.R. LAZIO, passata in cosa giudicata, ha efficacia soggettiva identica a quella dell'atto caducato, estendendo i suoi effetti "erga omnes" oltre i limiti soggettivi di cui all'art. 2909 cod.civ..

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)