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Sez. 1, Sentenza n. 3684 del 10/08/1977 (Rv. 387326 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - OMESSA INGIUNZIONE AL DEBITORE DI ASTENERSI DA ATTI RIVOLTI A SOTTRARRE IL BENE PIGNORATO ALLA GARANZIA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - ADOZIONE ERRONEA DELLE FORME DEL PIGNORAMENTO DIRETTO ANZICHE DI QUELLE PRESSO IL TERZO - DEDUCIBILITA CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387326-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - OMESSA INGIUNZIONE AL DEBITORE DI ASTENERSI DA ATTI RIVOLTI A SOTTRARRE IL BENE PIGNORATO ALLA GARANZIA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - ADOZIONE ERRONEA DELLE FORME DEL PIGNORAMENTO DIRETTO ANZICHE DI QUELLE PRESSO IL TERZO - DEDUCIBILITA CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*

Qualora il pignoramento mobiliare abbia raggiunto gli scopi essenziali cui e destinato, con la scelta e l'apprensione del bene da parte dell'ufficiale giudiziario, e la formazione del relativo processo verbale, il debitore esecutato che abbia avuto conoscenza dell'atto, non e legittimato a dolersi, con opposizione agli Atti esecutivi, dell'omissione dell'intimazione di cui all'art 492 cod proc civ: (ingiunzione di astenersi da Atti rivolti a sottrarre alla garanzia del credito il bene staggito), ne dell'eventuale erronea adozione della Forma del pignoramento diretto, anziche di quello presso il terzo possessore, in quanto gli indicati vizi procedurali non incidono sulla validita del pignoramento, e non sono tali da ledere specifici interessi del debitore medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)