Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 10/03/1999 (Rv. 524019 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. - Consegna della raccomandata relativa alla notizia della notificazione presso l'ufficio postale - Mancata spedizione - Conseguenze - Mancanza dell'intimazione ex art. 492 cod. proc. civ. - Deducibilità del vizio con l'opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Conoscenza del pignoramento o costituzione nel processo esecutivo del debitore - Irrilevanza - Deducibilità in ogni stato e grado del procedimento esecutivo.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre né dal compimento dell'atto di pignoramento, né, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 cod. civ. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente (principio enunciato dalla Suprema Corte in materia di esecuzione immobiliare, con riguardo ad un caso, nel quale il pignoramento era stato eseguito con notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., nulla perché la raccomandata recante la notizia delle operazioni, pur essendo stata consegnata dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale di partenza, non era stata mai spedita: la Suprema Corte, pur avendo reputato che la conoscenza del pignoramento avesse fatto decorrere da quel momento il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per la deduzione con l'opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione e che comunque la successiva costituzione nel processo esecutivo l'avesse sanata, per il che la deduzione della nullità oltre quel termine doveva reputarsi tardiva, ha ritenuto, invece, che, in dipendenza dell'omessa spedizione dell'avviso e, quindi, della mancata notizia al debitore notificatario del deposito dell'atto di pignoramento, comprensivo dell'intimazione ex art. 492 cod. proc. civ., si dovesse considerare mancata l'intimazione stessa, con la conseguenza che la proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ancorché formulata oltre il termine, di cui a tale norma, dal momento della conoscenza del pignoramento o dalla costituzione nel processo esecutivo, non dovesse reputarsi tardiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)