diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 193 del 18/06/1973 Ud. (dep. 12/01/1974) Rv. 125940 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - REQUISITO DELLO STATO DI BISOGNO DELL'AVENTE DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125940-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - REQUISITO DELLO STATO DI BISOGNO DELL'AVENTE DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Allorche il giudice penale concede la provvisionale a norma dell'art 489 cod proc pen, non e necessario adottare la procedura prevista dall'art 24 legge 24 dicembre 1969, n 990, ed accertare, quindi, che l'avente diritto al risarcimento si sia venuto a trovare in istato di bisogno.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)