Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 28/06/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202420 - 01
Reato - Delitto tentato (tentativo) - Idoneità degli atti (atti preparatori e atti esecutivi). | Valutazione - Va fatta con giudizio "ex ante".
Reato - Delitto tentato (tentativo) - Idoneità degli atti (atti preparatori e atti esecutivi).
L'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio "ex ante" e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)