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Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 28/06/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202420 - 01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - Idoneità degli atti (atti preparatori e atti esecutivi). | Valutazione - Va fatta con giudizio "ex ante".
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202420-01

Reato - Delitto tentato (tentativo) - Idoneità degli atti (atti preparatori e atti esecutivi).

L'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio "ex ante" e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)