Sez. 2, Sentenza n. 4480 del 08/07/1981 (Rv. 415188 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE - UTILIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTA DI UNA VOLONTA CONTRATTUALE DEGLI INTERVENUTI - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE - UTILIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTA DI UNA VOLONTA CONTRATTUALE DEGLI INTERVENUTI - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI - NECESSITA.*
Un verbale di assemblea condominiale ben puo essere utilizzato allo scopo di manifestare una volonta negoziale degli intervenuti o di alcuni di essi, ma, se per il negozio e richiesta la Forma scritta ad substantiam, in tanto e soddisfatto il requisito formale, in quanto le parti del negozio abbiano proceduto alla sottoscrizione di detto verbale, poiche, ove lo scritto sia prescritto ad substantiam, la sottoscrizione e essenziale ai fini dell'operativita ed efficacia della manifestazione della volonta negoziale. Conseguentemente, la sottoscrizione del verbale di assemblea solo da parte del Presidente e del segretario non e idonea ad integrare il suindicato requisito di Forma, relativamente a negozi di cui siano parti altri soggetti. (Conf 3317/68, mass n 336314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)