Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 19/03/1996 (Rv. 496436 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE | Accordo fra il condominio ed uno dei condomini - Utilizzazione del verbale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE
Il verbale di assemblea condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta "ad substantiam" ovvero "ad probationem". (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva ravvisato nel verbale dell'assemblea condominiale, sottoscritto da tutti i condomini una transazione tra un condomino ed il condominio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)