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Sez. L, Sentenza n. 19786 del 17/09/2010 (Rv. 615068 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Giusta causa di licenziamento - Previsione del contratto collettivo - Riconduzione alla commissione di determinati reati - Vincolo per l'organo giudicante - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615068-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento disciplinare, nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di settore ricolleghi la sanzione esclusivamente al fatto di aver riportato condanna penale per determinati titoli di reato, il Collegio arbitrale è privo di apprezzamento discrezionale e non può tenere conto della applicazione delle attenuanti generiche in sede penale, dovendo limitarsi ad irrogare la sanzione a fronte della rigida indicazione contrattuale, atteso che la facoltà di sindacare l'esistenza della giusta causa da parte dell'organo giudicante, pur in presenza di previsione "ad hoc" dei contratti collettivi presuppone l'esistenza una norma "elastica" che non si ravvisa quando di fronte a reati particolarmente gravi commessi nell'ambito del servizio sia prevista la sanzione del licenziamento la quale, pertanto, non può essere derubricata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 25/07/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)