Sez. L, Sentenza n. 1336 del 17/02/1999 (Rv. 523300 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensioni aziendali - Determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale con riferimento al sistema pensionistico della C.P.D.E.L. - Computo - Indennità di incentivazione prevista dalla disciplina aziendale dell'A.M.A.N. - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa; pertanto, è computabile a tal fine nel trattamento pensionistico l'indennità di incentivazione prevista dalla disciplina aziendale dell'A.M.A.N. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli) che ha equiparato (dal 1 gennaio 1987) i criteri di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale al sistema pensionistico della C.P.D.E.L..
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)