Sez. L, Sentenza n. 4226 del 07/04/1992 (Rv. 476640 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Domanda di ricongiunzione presentata alla CPDEL anziché all'INPS da un ex dipendente di azienda di servizi municipalizzati - Successiva lettera del patronato di comunicazione dell'errore - Fissazione dei parametri di calcolo - Riferimento alla data di recezione della lettera da parte dell'INPS - Necessità - Data di trasmissione a tale istituto della documentazione presentata alla CPDEL - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
Le regole della buona fede oggettiva, che, a norma degli artt. 1175 e 1337 cod.civ., vanno osservate nelle fasi sia della formazione sia dell'attuazione del rapporto obbligatorio, valgono non solo per i soggetti privati ma anche, ed a maggior ragione, per gli enti pubblici ed in particolare per quelli previdenziali. Pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore, già dipendente di un'azienda di servizi municipalizzati, si avvalga, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, della facoltà di chiedere la ricongiunzione della relativa contribuzione presso l'INPS, presentando però la domanda non a tale Istituto ma alla CPDEL e dando poi, con lettera del proprio patronato, comunicazione di tale errore ad entrambi i detti organismi previdenziali, i parametri di calcolo per la quantificazione dell'onere finanziario a carico dello stesso lavoratore vanno fissati con riguardo alla data di recezione della predetta lettera da parte dell'INPS, anziché con riguardo alla (successiva) data di trasmissione a tale Istituto della documentazione già presentata alla CPDEL, atteso che l'INPS, dal momento della conoscenza dell'errore dell'assicurato, ben poteva chiedere, ai sensi dell'art. 5 della suindicata legge, tutti gli elementi necessari od utili per la determinazione dell'onere predetto e tenuto altresì conto dell'irrilevanza del fatto che la suindicata lettera fosse priva della sottoscrizione del lavoratore, avendo il patronato agito in rappresentanza del medesimo e potendo l'Istituto esigere, in caso di dubbio al riguardo, la giustificazione, ai sensi dell'art. 1393 cod.civ., dei poteri del rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1393, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)