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Sez. L, Sentenza n. 17997 del 16/12/2002 (Rv. 559282 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Provenienza non dal titolare del diritto ma da soggetto dichiaratosi rappresentante - Prova del potere di rappresentanza - A mezzo di presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di atto fatto pervenire all'INAIL da un patronato.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559282-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da un istituto di patronato, in quanto non risultava documentato l'avvenuto conferimento di un espresso mandato con rappresentanza da parte del lavoratore al patronato; la S.C. ha in proposito rilevato che lo "specifico mandato" al patronato è necessario solo per conciliare o transigere la lite).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)