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Sez. 1, Sentenza n. 3047 del 17/05/1982 (Rv. 420979 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - FRUTTI E INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420979-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - FRUTTI E INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*

L'Obbligo di corrispondere i frutti del bene trasferito oggetto di revocatoria fallimentare, retroagisce alla data della domanda giudiziale, dal momento che alla stessa va riconosciuto l'effetto di porre l'acquirente nella stessa condizione in cui viene messo il possessore nel giudizio di rivendicazione. Lo stesso principio vale per gli interessi corrispettivi che sono perciò dovuti quanto meno dalla notifica dell'atto di citazione per revocatoria di un pagamento o di una cessione di credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)