Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 21/06/1984 (Rv. 435652 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DI UN PAGAMENTO - INTERESSI DOVUTI SULLE SOMME DA RESTITUIRE - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DI UN PAGAMENTO - INTERESSI DOVUTI SULLE SOMME DA RESTITUIRE - DECORRENZA.*
Gli interessi dovuti sulle somme da restituire in conseguenza dello accoglimento dell'Azione revocatoria fallimentare di un pagamento decorrono dalla data della domanda giudiziale, e non da quella del pagamento stesso o della dichiarazione di fallimento, in quanto è la pronunzia di revoca, avente natura costitutiva, ad eliminare gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato e la corresponsione degli interessi rientra tra gli effetti restitutori riguardo ai quali la sentenza retroagisce al momento della notificazione della citazione. (V 3047/82, mass n 420979; (V 2754/73, mass n 366286; (V 629/73, mass n 362728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)