Sez. 6, Sentenza n. 3672 del 28/11/1996 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207226 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Di denaro presso banche - Ammissibilità - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Il sequestro di denaro presso banche, nella fase iniziale delle indagini, ben può di per sè esprimere una valenza probatoria tutte le volte che si impone l'esigenza di immobilizzare per le finalità del processo un determinato rapporto patrimoniale, ovvero di arrestare quelle situazioni sostanziali in evoluzione (es. depositi in conto corrente), il cui divenire potrebbe risultare di pregiudizio alle statuizioni principali e accessorie da assumere in sede di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)