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Sez. 3, Sentenza n. 588 del 07/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 204862 - 01

Finanze e tributi - In genere | Illeciti fiscali - Sequestro di provviste di denaro esistenti su conti correnti - Illegittimità - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204862-01

Finanze e tributi - In genere

Le provviste di denaro esistenti su conti correnti non costituiscono "corpo di reato", ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., in relazione agli illeciti fiscali ipotizzati, (nella specie omessa annotazione di corrispettivi a fini I.V.A. ed emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), sicché il sequestro di esse è illegittimo. (La S.C. ha altresì osservato che non può condividersi la prospettazione del tribunale, secondo la quale "esiste la concreta probabilità che le somme versate sui conti correnti in questione costituiscano il provento del reato e cioè il "quantum" di imposta non versata all'erario", poiché un siffatto modo di argomentare, del tutto ipotetico, conduce all'aberrante conclusione di ritenere sempre e comunque legittimo il sequestro a fini probatori del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)