Sez. L, Sentenza n. 5549 del 03/05/2000 (Rv. 536109 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Configurabilità come domanda nuova - Esclusione - Conseguente proposizione in appello - Ammissibilità - Preclusione di cui all'art. 437 cod.proc.civ. per le controversie soggette al rito del lavoro - Ininfluenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui fondamento consiste nel fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione stessa, non configura una domanda nuova, tale da immutare il "thema decidendum" iniziale, ma consegue ed è intimamente connessa alla istanza di modifica della decisione impugnata e, pertanto, può essere proposta in appello senza che a ciò sia di ostacolo, in una controversia soggetta al rito del lavoro, la preclusione fissata dall'art. 437 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)