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Sez. L, Sentenza n. 6002 del 16/06/1998 (Rv. 516520 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Richiesta di restituzione delle somme pagate per effetto della sentenza di primo grado - Novità della domanda - Esclusione - Grado d'appello - Proponibilità in appello - Divieto ex art. 437 cod. proc. civ. per il rito del lavoro - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516520-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui fondamento sta nel fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica delle decisione impugnata e pertanto può esser proposta in appello, senza che a ciò sia d'ostacolo, in controversia soggetta al rito del lavoro, il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)