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Sez. U, Sentenza n. 4007 del 16/06/1986 (Rv. 446832 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIORNALISTA ADDETTO AL SERVIZIO STAMPA DI UNA PROVINCIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PRIVATISTICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446832-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIORNALISTA ADDETTO AL SERVIZIO STAMPA DI UNA PROVINCIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PRIVATISTICA - IRRILEVANZA.*

Le prestazioni di giornalista addetto al servizio stampa di un ente pubblico non economico, quale la provincia, esulano dal contratto d'opera professionale ed integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora vengano svolte con continuità, vincolo di subordinazione e retribuzione determinata, nonché stabile inserimento del giornalista medesimo nell'ambito della organizzazione pubblicistica dell'ente, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre resta in proposito irrilevante che il rapporto sia a tempo determinato e riguardi un posto non contemplato in organico, ovvero che sia disciplinato con riferimento alla contrattazione collettiva privatistica del lavoro giornalistico. (V 3001/83, mass n 427917).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)