Sez. U, Sentenza n. 3001 del 02/05/1983 (Rv. 427917 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE, ESPLETATE IN BASE A REITERATI CONTRATTI TRIMESTRALI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1952 SUI SALARIATI DELLO STATO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. E DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO, OVVERO, IN VIA SUBORDINATA, DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE, ESPLETATE IN BASE A REITERATI CONTRATTI TRIMESTRALI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1952 SUI SALARIATI DELLO STATO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. E DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO, OVVERO, IN VIA SUBORDINATA, DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla domanda inerente a prestazioni lavorative subordinate in favore dell'amministrazione, espletate in base a reiterati contratti trimestrali stipulati a norma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952 n. 67 sui salariati dello stato, la quale sia diretta al conseguimento di un adeguamento della retribuzione, a norma dell'art. 36 della Costituzione, con il risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi previdenziali, ovvero, in via subordinata, di un indennizzo per indebito arricchimento della amministrazione medesima, deve negarsi la ricorrenza di una situazione di difetto assoluto di giurisdizione, tenuto conto che le indicate pretese, a prescindere dal loro fondamento nel merito, si ricollegano a norme dell'ordinamento astrattamente idonee a tutelarle, e deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora i suddetti contratti, pur se formalmente denominati come negozi a termine di diritto privato, evidenzino l'inequivoca volontà dell'amministrazione di utilizzare con continuità le predette prestazioni nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica e per il perseguimento dei propri fini istituzionali e quindi un rapporto di pubblico impiego, sicché la indicata istanza principale venga ad investire posizioni soggettive trovanti titolo diretto ed immediato in tale rapporto. (V 833/82, mass nn 418653 e 418654; (V 1678/81, mass n 412353).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/02/1952 num. 67 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)