Sez. 1, Sentenza n. 7190 del 11/06/1992 (Rv. 477681 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Competenza in unico grado della Corte d'Appello - Devoluzione - Presupposti - Criteri e regole della competenza ordinaria - Applicabilità - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
La devoluzione alla speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, si radica esclusivamente quanto il procedimento di espropriazione e di determinazione amministrativa dell'indennità si sia in concreto svolto secondo le forme ed il modello contemplati dalla citata legge n. 865 del 1971, ed in particolare quando la stima sia stata eseguita dall'U.T.E. o dalle apposite commissioni provinciali a norma degli artt. 15 e 16 della legge suddetta, applicandosi i criteri e le regole della competenza ordinaria, ove sia stata eseguita una diversa procedura di espropriazione e di determinazione dell'indennità disciplinata da altra legge (e ciò a prescindere da ogni questione sull'assoggettabilità in astratto del rapporto espropriativo all'una o all'altra normativa).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)