Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 10/07/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216917 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 - Omessa richiesta della parte di sentire in contraddittorio la persona autrice di dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti - Utilizzazione di tali dichiarazioni secondo la versione dell'art. 513 cod. proc. pen., anteriore all'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 - Legittimità - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
Una volta che, nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento "ex" art. 6 della legge n. 267 del 1997, sia mancata la richiesta dell'imputato di citazione della persona che aveva reso, nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, avvalendosi, poi, nel dibattimento della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni stesse, in applicazione della regola processuale fondamentale "tempus regit actum", sono utilizzabili alla stregua dell'art. 513 cod. proc. pen. nella sua versione antecedente alla legge n. 267 del 1997, così come risultante anche dalla sentenza 3 giugno 1992 n. 254 della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)