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Sez. 6, Sentenza n. 179 del 30/11/1998 Ud. (dep. 08/01/1999) Rv. 212922 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. - Dichiarante che si avvalga della facoltà di non rispondere - Valutazione delle dichiarazioni - Disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 1998, n. 361 - Giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212922-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

La disciplina legislativa risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998, n. 361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen. nel testo introdotto dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4 c.p.p., si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, il recupero del contraddittorio attraverso il modulo della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, deve avvenire mediante lo strumento dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e ciò solo nel caso di un'esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione - ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale - stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla "novella" introdotta con la legge n. 267/1997 citata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)