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Sez. U, Ordinanza n. 28058 del 25/11/2008 (Rv. 605687 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605687-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria. (Nella specie, si trattava di controversia promossa da lavoratore già dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, transitato presso l'ente pubblico non economico Agenzia Spaziale Italiana-ASI, per sentir annullare, dall'adito giudice amministrativo, la delibera di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio per la copertura di due posti di primo livello professionale-profilo dirigente tecnologo indetto dalla stessa Agenzia; le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, giacché la selezione si risolveva in un giudizio finalizzato non già all'instaurazione del rapporto di lavoro presso l'ASI, ormai in atto dopo l'avvenuto passaggio dal CNR, ma soltanto al definitivo inquadramento, nell'ambito della stessa area di assunzione, dei dipendenti transitati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)