Sez. U, Ordinanza n. 3051 del 09/02/2009 (Rv. 607068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali interne - Configurabilità - Riferimento all'area superiore, come definita dalla contrattazione collettiva - Necessità - Limiti - Verifica del giudice - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per determinare quali siano i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate - che restano attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietà del "concorso pubblico", ai sensi dell'art. 97 Cost. - occorre far riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva, fermo restando il potere del giudice di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicché il passaggio da un'area all'altra configuri una novazione del rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di autonomia e responsabilità del dipendente. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio anzidetto, ha affermato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo su controversia relativa a procedura concorsuale per la copertura di posti di area D, riservata ai dipendenti con inquadramento in area C1, secondo il sistema di classificazione del personale non dirigente di cui al c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)