Sez. 1, Sentenza n. 5912 del 17/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203166 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza | Quasi flagranza - Immediatezza rispetto all'avvenuta commissione del reato - Nozione - Ritardo di alcune ore nella formale redazione del verbale di arresto - Irrilevanza.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza
Ai fini della configurabilità dello stato di cosiddetto "quasi flagranza", quale delineato nell'art. 382, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., quando risulti che, nell'immediatezza del fatto (intesa nel senso non di un rigido limite cronologico ma della non contraddizione rispetto al significato della locuzione normativa), il soggetto si è venuto a trovare materialmente a disposizione e nella custodia degli organi di polizia giudiziaria, perdendo in tal modo la propria libertà, nulla rileva che solo a distanza di alcune ore sia stato formalmente redatto il verbale di arresto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stato convalidato l'arresto di un soggetto che, presentatosi con indumenti sporchi di sangue e di fango ad un ufficio di polizia giudiziaria, dichiarando di aver commesso - come poi effettivamente accertato - un omicidio circa 15 minuti prima, era stato subito trattenuto dagli agenti, i quali si erano fatti da lui accompagnare sul luogo del commesso delitto e, una volta rientrati in ufficio, a distanza di circa due ore, avevano redatto il formale processo verbale di arresto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)