Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 28/09/1998 Cc. (dep. 23/10/1998) Rv. 211654 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Sorpresa con le tracce del reato - Accertamento dei presupposti per l'arresto - Criteri - Indicazione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. - secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato <<immediatamente prima>> - va intesa nel senso che debba esistere una stretta connessione temporale fra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un'azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso. Fermo restando pertanto che l'intervallo temporale tra fatto e sorpresa in flagranza, pur non potendo essere aprioristicamente determinato in base ad un criterio di carattere generale, deve comunque essere di breve entità, è obbligo del giudice della convalida verificare di volta in volta in concreto se gli eventi - commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce - si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)