Sez. 3, Sentenza n. 391 del 11/02/1972 (Rv. 356288 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER VALORE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA.*
E ammissibile la proposizione del conflitto negativo di Competenza allorche, dichiaratosi il primo giudice incompetente per valore, il giudice successivamente adito ritenga che invece a quello spettava pronunciarsi su alcune domande ratione materiae (nella specie il pretore aveva dichiarato la propria incompetenza per valore a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di canoni di locazione arretrati e sulla domanda riconvenzionale di restituzione di canoni indebitamente versati e di risarcimento di danni; il tribunale ha rigettato queste ultime due domande e, con separata ordinanza, ha disposto la separazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, declinando la propria Competenza a conoscerne e richiedono il regolamento di Competenza a norma dell'art 45 cod proc civ). (V 381'72; 3769'69, mass n 344050; 3675'69, mass n 343915).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)