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Sez. 3, Sentenza n. 3769 del 19/11/1969 (Rv. 344050 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNZIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344050-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNZIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DI UFFICIO - LEGITTIMITA.*

La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone ed implica la risoluzione in senso negativo, da parte dello stesso giudice, della questione rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilita delle parti, relativa alla propria Competenza esclusiva per materia, che e determinata dall'oggetto della lite, indipendentemente dal valore di questa. Pertanto, il secondo giudice, col rilevare che la Competenza spettava, invece, funzionalmente al primo, pone in essere sostanzialmente quel conflitto negativo che giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza. (Conf 1729-69, massima n 340747 822-69, massima n 339153 1621-68, massima n 333396 V 2383-69, massima n 341840 1886-69, massima n 341034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)