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Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669564-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato - Deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Settore dell'agricoltura - Applicabilità - Condizioni.

In tema di contratti di lavoro a termine, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati.

Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 2, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)