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Sez. L, Sentenza n. 21147 del 28/11/2012 (Rv. 624507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Carattere stagionale dell'attività lavorativa - Criteri di valutazione - Riferibilità non solo all'attività imprenditoriale complessivamente intesa ma anche alla specifica prestazione assegnata al lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di lavoro a termine, per verificare la sussistenza, o meno, del carattere della stagionalità ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa), è necessario porre riferimento non solo all'attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitaziomne temporale. (Fattispecie relativa a hostess della Fiera di Milano, adibite per singole e temporanee esposizioni).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)