Sez. L, Sentenza n. 4687 del 28/08/1979 (Rv. 401236 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI CREDITI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI CREDITI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
L'art 429 cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, si applica ai soli crediti di lavoro e non anche ai crediti previdenziali e assistenziali. Ne colui che abbia un tale credito verso un ente previdenziale puo invocare l'art 1224, secondo comma cod civ, pretendendo il risarcimento del danno da mora, da determinare sulla base del semplice fatto notorio della svalutazione monetaria. (V 5670/78, mass n 395451; (V 875/78, mass n 390211; (V 300/77, mass n 383835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)