Sez. L, Sentenza n. 300 del 20/01/1977 (Rv. 383835 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR DANNO - DIFFERENZE TRA ARTT 1224 COD CIV E 429 COD PROC CIV.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR DANNO - DIFFERENZE TRA ARTT 1224 COD CIV E 429 COD PROC CIV.*
La nozione di 'maggior dannò nelle obbligazioni pecuniarie rispetto alla corresponsione dei soli interessi legali, non coincide nelle fattispecie rispettivamente previste dagli artt 1224 cod civ e 429 cod proc civ: nel primo caso emerge una relazione di continenza fra 'interessì e 'ulteriore risarcimentò intesi quale misura complessiva di copertura del danno, nel senso che l'ulteriore risarcimento ha per oggetto la sola eccedenza rispetto alla copertura assicurata dal computo degli interessi; nel secondo caso, invece, e cioe per i crediti di lavoro, e agevole rilevare una autonomia dei rimedi, coincidendo la misura stessa del danno con l'indice di svalutazione del credito e aggiungendosi ad esso la corresponsione degli interessi maturati sul credito di lavoro insoddisfatto: con la conseguenza che la locuzione 'maggiorè deve intendersi equivalente all'altra 'ulteriorè ed essere riferita al danno e non al risarcimento, cosi come l'altra espressione 'eventualmentè va rapportata al dato di fatto della svalutazione e non all'eccedenza rispetto agli interessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)