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Sez. 5, Sentenza n. 14367 del 20/06/2007 (Rv. 599323 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rettifica con metodo sintetico - Condizioni - Riscontro analitico dei singoli cespiti di reddito - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599323-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di imposte dirette, l'art. 38, quarto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove consente di rettificare con metodo sintetico la dichiarazione del contribuente, quando risulti la non congruità della "determinazione analitica in base ad elementi e circostanze di fatto certi", non esige un preventivo riscontro dell'impossibilità (o difficoltà) di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante, essendo all'uopo sufficiente, che l'imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze; ne consegue che, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato l'accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sè legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)