Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 01/03/1999 (Rv. 523688 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi presentata da impresa minore secondo il regime forfetario di cui all'art. 2, comma nono, del D.L. n. 853 del 1984 - Rettifica in via induttiva - sintetica - Disciplina applicabile - Subordinazione della rettifica alla preventiva determinazione analitica del reddito complessivo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica in via induttiva - sintetica delle dichiarazioni, presentate da impresa minore secondo il regime forfetario consentito dall'art. 2, comma 9, del D. L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 febbraio 1985, n. 17, non è in alcun modo subordinata alla preventiva determinazione analitica del reddito complessivo, essendo detta rettifica specificamente ed esaustivamente disciplinata dal comma 29 dello stesso art. 2 del citato D. L. n. 853/84, e dovendosi, pertanto, escludere l'applicabilità' delle prescrizioni di cui al quarto comma dell'art. 38 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 o di cui al successivo art. 39 della stessa fonte normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)