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Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 06/02/1985 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168398 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168398-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE.*

Per modica quantità di stupefacenti o di sostanza psicotropa, ai sensi dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685, deve considerarsi quel quantitativo che, pur variabile a seconda del tipo della droga, può essere bastevole a soddisfare le esigenze di un solo e normale (cioè non particolarmente bisognoso di dosi elevate) tossicodipendente per due o al massimo tre giorni. (Conf mass n 166791; (Conf mass n 166122; (Conf mass n 165306).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)