Sez. 1, Sentenza n. 6606 del 01/06/1984 Ud. (dep. 14/07/1984) Rv. 165306 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CONCETTO DI MODICA QUANTITÀ - INDIVIDUAZIONE IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI USO PERSONALE E SPACCIO.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CONCETTO DI MODICA QUANTITÀ - INDIVIDUAZIONE IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI USO PERSONALE E SPACCIO.*
Il parametro valutativo della modica quantità di sostanze stupefacenti, nonostante la identità di espressione, è differente negli artt. 80 e 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 stante la non omogeneità delle situazioni considerate. Esso è più rigoroso e restrittivo nella prima ipotesi, limitata all'uso personale ed alla soddisfazione immediata di un bisogno incombente, e più estensivo nella seconda ove, in relazione all'interesse tutelato (pericolo di accumulo e circolazione della sostanza), l'interprete deve tener conto delle esigenze del rifornimento in rapporto ad un utenza media. Ne deriva che, agli effetti dell'art. 72 ricordato, è modica la quantità necessaria al "rifornimento" di due o tre drogati. (V mass n 160693).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)