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Sez. 3, Sentenza n. 19387 del 27/04/2016 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 267108 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Impossibilità tecnica di esecuzione - Non imputabilità al condannato - Necessità - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione - Revoca del beneficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267108-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto per il pregiudizio che, eseguendo l'ordinanza di demolizione, sarebbe derivato ai sottostanti immobili non abusivi, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato l'opera in violazione della normativa urbanistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)