Sez. 3, Sentenza n. 35972 del 22/09/2010 Cc. (dep. 07/10/2010) Rv. 248569 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Impossibilità tecnica di esecuzione - Non imputabilità al condannato - Necessità - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione - Revoca del beneficio - Fattispecie.
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L'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, non rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il condannato aveva giustificato la mancata demolizione del manufatto posto al piano terra in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano superiore non abusivo, ha precisato che la dedotta impossibilità fosse imputabile al condannato per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)